E’ sufficiente rispettare solo i rapporti aeroilluminanti per soddisfare i requisiti igienico-sanitari nei locali?
Il Decreto del M.S. del 05/07/75 art.5 dispone che “tutti i locali degli alloggi,tranne vani scala, ripostigli …, devono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d’uso. L’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% e comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”.
Una cattiva interpretazione di tale norma ha diffuso l’opinione che la proporzione di 1/8 tra le finestre e la superficie calpestabile sia sufficiente a garantire un adeguato illuminamento degli ambienti a prescindere dal Fattore medio di luce diurna ottenuto. La norma dice invece una cosa molto diversa: il soddisfacimento del 2% è prioritario e non è assolutamente legato al rapporto di 1/8 che rappresenta invece solo la superficie minima.
E’ opportuno dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio nel contesto progettuale, tenendo conto che i livelli di prestazione rilevati non dovranno essere peggiorativi dei valori prescritti dal decreto.
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Bell’articolo, bravi.
giusto